STATUTO

ART. I DISPOSIZIONI GENERALI
L’Associazione Il leggìo del mare,
costituita ai sensi dell’art.39 della Costituzione Italiana ha sede
in Roma Ostia Lido.
ART. 2 - SEDE
La sede è in Ostia Lido, presso lo
stabilimento balneare Venezia, Lungomare Amerigo Vespucci 6/8
ART.3 – DURATA
La durata è illimitata.
ART.4 - SCOPI
L’associazione è senza fini di
lucro, aconfessionale ed apolitica, ha per scopi principali:
1) offrire al
territorio di Ostia un luogo di riunioni culturali in cui si possano
incontrare scrittori, poeti, saggisti e artisti, leggere e conoscere
le loro opere;
2) consentire la partecipazione
di tutti , gente comune, giovani e non, professionisti e non;
3) costituire un laboratorio
teatrale giovanile, di studenti ed ex studenti liceali, che
attraverso l’esperienza della recitazione esprimano se stessi e
completino la loro formazione;
4) organizzare tavole rotonde,
serate musicali, piccole mostre d’arte figurativa, anche in
concomitanza di eventi sul territorio;
5) stimolare la diffusione della
cultura, in particolare letteraria e artistica, in collaborazione
con le altre strutture culturali, incluse quelle scolastiche, di
Ostia e del litorale romano.
Da tali scopi ne conseguono altri:
A – assicurare un adeguato e
costante miglioramento delle relazioni tra gli associati
organizzando incontri, riunioni e conviviali;
B – promuovere un sempre più alto
livello etico-professionale e morale degli associati;
C – promuovere l’esame di questioni
relative agli aspetti culturali legati alla letteratura e all’arte;
D – promuovere e sostenere la
creatività letteraria e artistica di quanti si cimentano nella
scrittura e nell’arte;
E – diffondere notizie tra gli
associati e mantenerli informati circa l’attività dell’associazione;
F – collaborare con gli enti che
abbiano obiettivi in tutto o in parte simili;
G – creare eventuali premi,
riconoscimenti o borse di studio per i giovani che si distinguano ,
sul territorio, in campo letterario o artistico.
Per il raggiungimento dello scopo
sociale l’associazione potrà compiere tutte le operazioni
commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute
necessarie o utili dal Consiglio direttivo, e, al solo fine del
conseguimento degli scopi associativi, accettare lasciti,
contributi, donazioni, stipulare contratti con Enti pubblici e
privati per l’esercizio dell’attività associativa, compiere
operazioni bancarie, attive e passive,produrre e far produrre per la
vendita, materiale divulgativo e propagandistico, delle in iziative
associative, stipulare accordi normativi ed economici.
ART. 5 - SOCI
Sono soci Fondatori coloro i quali
sono intervenuti nell’atto costitutivo.
Sono soci ordinari coloro i quali
sono ammessi all’Associazione.
Sono soci benemeriti quelli tra i
soci che acquisiscono tale qualificazione perché contribuiscono alla
vita associativa con un versamento almeno triplo di quello previsto
per il socio ordinario.
Possono acquisire la qualità di
soci tutti coloro che si iscrivono all’Associazione.
ART. 6 – AMMISSIONE DEL SOCIO
L’ammissione dei soci avviene
mediante il versamento di una quota sociale annuale la cui entità
viene stabilita dal consiglio direttivo.
ART: 7_ CESSAZIONE E RECESSO DALLA
QUALITA’ DI SOCIO
Il rapporto associativo cessa per
dimissioni del socio; il socio viene considerato dimissionario
quando senza giustificato motivo ritardi il pagamento della quota
sociale stabilita dal consiglio direttivo, decorsi trenta giorni
dall’opportuno sollecito inviato dalla segreteria.
ART. 8 DOVERE DEI SOCI
I soci si impegnano a versare la
quota annuale fissata dal Consiglio direttivo. Eventuali spese
straordinarie dovranno essere approvate dal Consiglio direttivo
stesso. I soci si impegnano altresì all’accettazione formale ed al
rispetto delle delibere assunte dal consiglio direttivo e da esso
emanate.
ART. 9. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Qualunque carica sociale è
completamente gratuita e rieleggibile.
ART. 10 ASSEMBLEA GENERALE
L’assemblea, costituita dagli
Associati in regola con il versamento annuale deve essere convocata
dal Presidente, con preavviso di almeno quindici giorni prima,
almeno una volta l’anno per la presentazione della relazione del
Consiglio direttivo, per l’approvazione del bilancio e, ogni tre
anni, per la nomina delle cariche sociali.
Quando sia fatta richiesta di
convocazione di assemblea dai soci, il presidente è tenuto alla
convocazione di essa entro trenta giorni. In caso di impossibilità
del presidente, provvederà un vice presidente all’uopo delegato.
L’assemblea è valida mente
costituita se in prima convocazione c’è la presenza di almeno un
terzo dei soci iscritti e delibera a maggioranza semplice dei
presenti.
Solo in caso di modifiche
statutarie è necessario il voto favorevole di metà più uno degli
Associati.
L’assemblea è presieduta dal
Presidente assistito dal segretario, salvo allorché venga convocata
per il rinnovo delle cariche, in tal caso il presidente e il
segratrio saranno eletti direttamente dai presenti.
Ogni socio potrà rappresentare per
delega scritta un solo altro socio ed esprimere una sola
preferenza.Saranno eletti i candidati che avranno raggiunto il
maggior numero di preferenze.L’assemblea approva il bilancio
preventivo e consuntivo, nonché l’operato del consiglio direttivo e
la sua conformità agli organi statutari.
ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto
da sette o undici membri e viene eletto dall’Assemblea dei soci,
dura in carica un biennio e i membri potranno essere rieletti.
ART.12 COMPITI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Al Consiglio direttivo, presieduto
dal Presidente o dal vicepresidente, spettano in particolare:
A – la realizzazione delle finalità
associative;
B – l’ammissione e la proposta di
esclusione dei soci;
C – la determinazione delle quote
associative annue;
D – la programmazione e
calendarizzazione delle attività dell’Associazione;
E – la proposizione all’Assemblea
dello scioglimento dell’Associazione;
ART. 13 IL PRESIDENTE
E’ un membro del consiglio
direttivo, ha la firma sociale, la rappresentanza dell’Associazione
di fronte a terzi e ne cura in giudizio il raggiungimento degli
scopi sociali, la realizzazione delle delibere del Consiglio
direttivo che convoca secondo le modalità stabilite; nomina un
segretario tra i componenti del consiglio e un tesoriere. Unitamente
a quest’ultimo,predispone il bilancio che presenta al Consiglio
direttivo, il quale lo proporrà all’assemblea dei soci per
l’approvazione finale.
ART. 14 IL SEGRETARIO
Il segretario viene nominato dal
presidente ed esplica atti di ordinaria amministrazione, compresa la
spedizione di inviti e di posta varia, sovrintende al funzionamento
amministrativo dell’Associazione ed esplica le funzioni di
convocazione dell’assemblea, provvedendo all’eventuale compilazione
dei verbali dell’assemblea e del Consiglio direttivo.
ART. 15 IL TESORIERE
Il tesoriere cura la riscossione
delle quote di iscrizione, provvede alle spese deliberate dal
Consiglio, decide autonomamente su quelle di ordinaria
amministrazione, compie tutti gli atti necessari alla conservazione
e all’accrescimento del patrimonio dell’Associazione, predisponendo
il consuntivo annuale.
ART. 16 ELEZIONE DEL PRESIDENTE,
DEL VICEPRESIDENTE E DEL TESORIERE.
Viene eletto presidente il membro
del Consiglio direttivo che nelle votazioni abbia riportato un
numero di voti corrispondente almeno alla maggioranza dei componenti
in carica nel Consiglio direttivo. Se nessuno dei candidati
raggiunge la maggioranza, si procederà al ballottaggio tra i due
candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti.
La stessa procedura sarà adottata
per l’elezione del vicepresidente e del tesoriere.
ART. 17 RAPPRESENTANZA
Al Presidente spetta la
rappresentanza legale dell’Associazione medesima.
ART. 18 IL PATRIMONIO
Il
patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di iscrizione,
da contributi, dai proventi di iniziative, da lasciti e donazioni,
da beni di uso associativo acquistati per il raggiungimento dei fini
proposti.
ART. 19 ESERCIZIO SOCIALE
Tutte le cariche sono gratuite e
non sono previste erogazioni neppure sotto forma di rimborsi spese,
fatta eccezioneper quelle documentate come strettamente necessarie
per l’attività di segreteria.
ART. 20 DURATA DELL’ESERCIZIO
SOCIALE.
L’esercizio sociale va dal 1
ottobre al 30 settembre di ogni anno.
Alla fine dell’esercizio sociale il
Consiglio direttivo provvede alla redazione del Bilancio sociale
nelle forme di legge e con criteri di oculata prudenza.
I residui attivi del bilancio
saranno destinati al fondo di riserva ordinaria e straordinaria, che
potranno sempre per il raggiungimento dei fini dell’associazione.
ART. 21 SOCI FONDATORI
I soci fondatori, solo per il primo
biennio eleggono il Consiglio direttivo il presidente e le altre
cariche annuali indicandole contestualmente.
ART.22 REGOLE GENERALI
Per tutto quanto non previsto dal
presente statuto, si richiama-ove non espressamente derogata- la
normativa di cui all’art. 12.
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